VERBALI PROVINCIA CASERTA – Procedura multe 126 bis. Istruzioni
Per tutti coloro che hanno fatto ricorso tramite noi avverso l’autovelox di Aversa Nord e che come preventivato hanno ricevuto la multa ex art 126 bis per mancata comunicazione.
GUARDA: 126 bis dati conducente Circolare 29 aprile 2011
ATTENZIONE: SEGUITE QUESTA PROCEDURA
- PRIMA DI TUTTO VERIFICARE SE EFFETTIVAMENTE IL VERBALE 126 BIS E’ COLLEGATO AL PRIMO VERBALE IMPUGNATO TRAMITE NOI.
- IN CASO POSITIVO INVIATECI UNA MAIL A INFO@ILRICORSO.IT INVIANDO UNA COPIA DELLA RICEVUTA/DELEGA CONSEGNATAVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRIMO RICORSO E UNA COPIA DEL VERBALE EX ART 126 BIS CDS
- VI SARA’ RISPOSTO CON UNA MAIL CONTENENTE COPIA DEL PRIMO RICORSO E DELLA PROVA/ATTESTAZIONE DI CONSEGNA/SPEDIZIONE
- STAMPARE I DOC CHE VI INVIAMO IN RISPOSTA ALLA VOSTRA MAIL
- ALLEGARE UNA COPIA DELL’ULTIMO VERBALE 126 BIS RICEVUTO
- RIEMPITE IL MODULO SOTTO RIPORTATO oppure scaricatelo da qui: PROVINCIA CASERTA SANZIONE ACCESSORIA –
- NON DIMENTICATEVI DI APPORRE LA FIRMA
- ALLEGATE UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
- FATEVI LE COPIE DI TUTTO
- STAMPARE E ALLEGARE QUESTO DOCUMENTO: 126 bis dati conducente Circolare 29 aprile 2011
- SPEDIRE TUTTO AL PREFETTO TRAMITE RACCOMANDA AR O PEC
- CONSERVATE GELOSAMENTE IL CARTEGGIO E LE RICEVUTE
—————————————————————————————————
Raccomandata AR
Prefettura di CASERTA
Ufficio ricorsi CDS
Piazza Vanvitelli 81100 CASERTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALI CDS
SANZIONE ACCESSORIA MANCATA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE ex art. 126 bis CDS
PROMOSSO DA:
Sig. _______________________________________________ nato a __________________________
Il _______________________ residente in ________________________________________________
Via ___________________________________________________________ N° _____
|
Premessa:
Il verbale per sanzione accessoria ex art 126 bis qui impugnato e palesemente illegittimo.
Preliminarmente è bene precisare che relativamente al primo verbale n° _____________________________________ redatto dalla Polizia Provinciale di Caserta questo risulta essere stato impugnato dinanzi a codesta Prefettura con ricorso presentato in data _________________________ come da documentazione che si allega.
(ALTRO)___________________________________________________________________________
(non barrare questa casella in caso di comma 9 e 9 bis) _____ IL RICORRENTE HA CORRETTAMENTE COMUNICATO I DATI DEL CONDUCENTE NEI MODI E NELLE FORME COSI COME INDICATO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO 300/A/3971/11/109 del 29 aprile 2011. INFATTI LO STESSA HA PRESENTATO LE GENERALITA’ DEI DATI DEL CONDUCENTE ALL’INTERNO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO AL PREFETTO AVVERSO IL PRIMO VERBALE SOPRA INFICATO E RECAPITATO ALLA PREFETTURA DI CASERTA NELLA CITATA DATA.
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO: 300/A/3971/11/109 del 29 aprile 2011 – ART. 142 comma 6 bis chi fa ricorso può non comunicare il responsabile dell’infrazione. | |
Chi fa ricorso non ha l’obbligo di comunicare il responsabile dell’infrazione fino a che il procedimento non si è concluso. Con la circolare 300/a/3971/ 11/109/16 il Ministero dell’Interno ha precisato che l’automobilista che propone ricorso avverso una sanzione amministrativa accompagnata dall’invito a fornire i dati del conducente del veicolo, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non é tenuto, in pendenza del ricorso, a rispondere alla richiesta di comunicazione dei dati del trasgressore. L’invito a fornire i dati dovrà essere rinnovato una volta esaurito il contenzioso e solo nell’ipotesi che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato. Questa circolare fuga ogni dubbio in merito. Dunque anche se i ricorsi fossero stati rigettati, la l’accertatore avrebbe dovuto rinnovare l’invito a conoscere i dati del conducente ed in mancanza – e solo in tale ipotesi – inviare le multe per mancata comunicazione dei dati del conducente. |
Trattasi dunque di sanzioni accessoria ex art. 126 bis CDS emessa in pendenza di ricorso avverso l’originario verbale e pertanto illegittima.
La legge dispone che senza la definizione del primo ricorso e il passaggio in giudicato delle eventuali opposizioni è illegittima anche la sanzione che teste’ si impugna in questa sede.
Si aggiunga che la Sentenza della Corte Costituzionale del 24.01.2005 n° 27 punto 9.1.2.— ha dichiarato: “In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione” – pertanto alcuna sanzione accessoria può essere irrogata fino al passaggio in giudicato di tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi.
SI CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE IMPUGNATO.
_____________________ li __________________
Firma del ricorrente
____________________________